VERSO ACCORDO” width=”364″ height=”238″ />Dopo la Svizzera, oggi tocca al Liechtenstein. Con l’accordo che il ministro dell’Economia, Pier Carlo Padoan, si appresta a siglare con il primo ministro Adrian Hasler, partirà lo scambio di informazioni basato sullo standard OCSE del Modello di Tax Information Exchange Agreement (TIEA).
Il Liechtenstein uscirà quindi dalle black list dei Paesi a regime fiscale privilegiato e sarà equiparato ad un Paese white list ai fini della voluntary disclosure. Lo scambio di informazioni sarà inizialmente su richiesta, con il reciproco impegno di applicare poi, dal 2017, lo scambio automatico sulla base del nuovo standard globale (Common Reporting Standard).
Ecco come funziona il sistema fiscale in Liechtenstein.
IMPOSTE SUL REDDITO MASSIMO AL 28% – La tassazione sulle persone fisiche si basa principalmente sull’imposta patrimoniale e sull’imposta sul reddito. Quest’ultima si applica ai soggetti residenti (non meno di sei mesi l’anno) in relazione ai redditi ovunque prodotti. I redditi soggetti all’imposta sul patrimonio sono esenti dall’imposta sul reddito. L’esenzione si estende ai redditi da investimento (affitti, dividendi, interessi), se derivano da beni soggetti a imposta sul patrimonio. I capital gain, i canoni derivanti da locazioni effettuate da privati e i redditi di capitale di fonte estera sono comunque esenti. Le aliquote dell’imposta sul reddito delle persone fisiche sono progressive e variano da un minimo di 3,5 a 28%.
PER LE SOCIETÀ ALIQUOTA AL 12,5%. Soggetti passivi dell’imposta sono le persone giuridiche societarie, incluse le stiftung e le anstalt (fondazioni con e senza scopo di lucro), le imprese di investimento e i “trust”. Le società di persone sono fiscalmente trasparenti cioè non sono soggette all’imposta sulle società. Ai fini dell’imposta sui redditi societari, una società è residente in Liechtenstein se vi si trova la sede legale o la sede di direzione effettiva. I dividendi distribuiti a soggetti residenti e non residenti sono esenti, così come lo sono le plusvalenze azionarie.
IVA AGEVOLATA – L’aliquota ordinaria è pari all’8%. Esistono due aliquote ridotte: l’una, pari al 3,8%, si applica alle locazioni di camere alberghiere, case di vacanza; l’altra, pari al 2,5%, si applica alle vendite di generi alimentari, bevande, giornali, libri e medicine.